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Progetto regionale di formazione n° 12 per i Direttori Amm.vi della Regione Emilia Romagna
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ACCORDO SU
CONTROVERSIE DI LAVORO : CONCILIAZIONE ED ARBITRATO Comparto
Scuola ( S.O. alla G.U. n.281 del 3.12.2001) A
cura di A. ACRI L’art.
65 del d.lgs 165/2001 prevede che
per le controversie di lavoro vada esperito un tentativo obbligatorio di
conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 ter del c.p.c., il quale si svolge
con le procedure dei contratti collettivi ovvero davanti al collegio di
conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto , ovvero era
addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il
tentativo obbligatorio di conciliazione si può svolgere, quindi, anche
attraverso le procedure previste dal CCNQ in materia di conciliazione ed
arbitrato nonchè alla luce dall’accordo
del 18.10.2001 che regola la disciplina sperimentale di conciliazione ed
arbitrato per il personale della Scuola. Le
nuove procedure di conciliazione ed arbitrato disciplinate dall’accordo non
rendono più applicabile il ricorso gerarchico al Ministro di cui all’art. 484
del d.legs 297/94, come richiamato dall’art. 69 comma 8 del d. Lgs 165/2001
con connesso parere del CNPI. Per
consentire un immediato avvio del nuovo sistema risulta indispensabile istituire
e rendere operativi presso i C.S.A. gli Uffici con compiti di Segreteria per la
gestione del contenzioso relativo alle procedure di mobilità per l’a.s.
2002/2003, in considerazione del venir meno della possibilità di espletare il
ricorso gerarchico al Ministro . La
nuova procedura, di cui all’accordo ARAN
dell’ottobre 2001 sarà sperimentata nell’arco della scadenza
contrattuale (31.12.2003) persegue lo scopo
di una più rapida definizione delle controversie di lavoro, attraverso
una effettiva esemplificazione e riduzione, nei tempi e nei costi, dei
procedimenti contenziosi , e nel contempo di intervenire con strumenti
deflattivi che appaiono in grado di
arginare con maggior efficacia la grande mole del contenzioso giudiziale. LA
FASE CONCILIATIVA DI CUI
ALL’ACCORDO DEL 18.10.01 In
tale fase si prevede: ·
la costituzione presso
gli Uffici periferici dell’Amministrazione
scolastica, di Uffici del contenzioso (art.12
d.lgs 165/2001) già previsti dai decreti di organizzazione adottati ai
sensi dell’art, 6 comma 7 del D.P.R. 347/2000, citati dall’art.1. comma 3
dell’accordo, come destinatari delle richieste di conciliazione (C.M. 758 del
29.11.2001). ·
individuazione
nell’ambito delle articolazioni provinciali previste dai suddetti decreti di
organizzazione, degli Uffici destinati a
svolgere compiti di Segreteria di cui all’art. 1 comma 2 dell’accordo, con
adeguata pubblicizzazione a garanzia dell’effettivo ricorso alla nuova
procedura ( C.M. 758/01). Nota:
valutazione se
l’Ufficio Segreteria possa o meno
rientrare nell’ambito dell’Ufficio del contenzioso, a cui per prassi
è stata nella maggior parte dei casi affidata
anche la fase stragiudiziale. Si ravvisa l’opportunità che lo stesso
debba, comunque, essere considerato come unità autonoma e separata
dall’Ufficio contenzioso stante i compiti neutri ad esso attribuiti.
·
individuazione del
personale dell’Amministrazione (art.
417/bis c.p.c.) che a livello regionale e/o territoriale rappresentino
l’Amministrazione con potere di conciliare (C.M.758/01). Nota:
ogni decisione circa la possibilità di transigere o conciliare una lite è
devoluta dalla legge, per le Amministrazioni statali, al Dirigente
dell’ufficio dirigenziale generale ( art.16 d.legs165/01), il quale può
delegare un proprio subordinato munendolo per iscritto del potere di conciliare
(legittimazione a transigere). E’ possibile con apposita nota interna ( non
accessibile a terzi) che il Dirigente generale indichi al proprio delegato i
limiti a cui dovrà attenersi in sede conciliativa; in mancanza di limiti il
delegato avrà libertà di scelta. ·
la necessaria ed adeguata
pubblicizzazione all’utenza ed alle Scuole delle nuove procedure di
conciliazione. N. Opportunità
di informare le Istituzioni scolastiche, aggiornando il personale sulle modalità
e procedure connesse ai nuovi strumenti deflattivi al contenzioso, in
considerazione del possibile coinvolgimento diretto delle stesse nelle
procedure. IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE :
PROCEDURE
·
Per le controversie
concernenti la mobilità e il reclutamento del personale della Scuola con
contratto a T.I. e a T.D., i soggetti interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione, entro il termine perentorio di 15
giorni dalla pubblicazione dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti,
ferma restando la facoltà di ricorrere, decorso tale termine, alla procedura
del tentativo obbligatorio di conciliazione. ·
La richiesta di tentativo
di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso
l’Ufficio del contenzioso dell’Amministrazione scolastica e presso la
Segreteria appositamente costituita presso
l’Ufficio scolastico provinciale ovvero spedita a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. ·
Nella
richiesta è necessario indicare: 1.
le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede
ove il dipendente è addetto; 2.
il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la
procedura di conciliazione; 3.
l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della richiesta; 4.
l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la
parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di
conciliazione. N.
Alcuni problemi di natura
procedimentale potrebbero insorgere riguardo la giurisdizione del CSA . Non vi
è dubbio, però, che la sede territoriale competente è la provincia ove il
dipendente è addetto. A
fronte della richiesta di
conciliazione l’Amministrazione
scolastica e la Segreteriaper la parte di loro competenza,
procedono : ·
all’esame
sommario della richiesta del
lavoratore che potrebbe portare anche all’accoglimento, da effettuarsi entro
10 giorni dal ricevimento della stessa.; ·
in caso di non
accoglimento dell’istanza, sempre nel medesimo termine di 10 giorni, deposita
le proprie osservazioni presso
l’Ufficio di segreteria, consentendo alla parte attrice di prenderne visione; ·
alla pubblicazione
presso l’Ufficio segreteria ( Albo), contestualmente al ricevimento, della
richiesta di conciliazione concernente la mobilità e reclutamento in modo da
consentire agli eventuali terzi controinteressati
di venire a conoscenza del contenzioso in atto
e di far pervenire all’Amministrazione eventuali osservazioni entro 10
giorni dalla pubblicazione
all’Albo. In tale ipotesi il termine per il deposito delle osservazioni da
parte dell’Amministrazione è fissato in 12 giorni dal ricevimento della
richiesta; N. Omettere
tale incombenza potrebbe essere negativamente valutato successivamente da
Giudice adito ( art 66 d.lgs 165/01). La Segreteria convocherà, comunque, le
parti anche in caso di mancato deposito delle osservazioni da parte
dell’Amministrazione. Esiste in tal caso una cogenza nei confronti
dell’Amministrazione: il tentativo di conciliazione, infatti, si svolge anche
se quest’ultima non presenta le proprie osservazioni , impedendo l’inutile
decorso dei temini. ·
l’Ufficio
Segreteria procede,
comunque, alla convocazione delle parti
per lo svolgimento del tentativo di conciliazione anche nel caso in cui
l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni; ·
l’Amministrazione
individua il proprio
rappresentante con poteri di conciliare contestualmente al deposito delle
proprie osservazioni; ·
l’Ufficio
di Segreteria fissa la
comparizione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione in
una data compresa nei 10 giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell’Amministrazione; ·
l’Ufficio
di Segreteria all’atto
della comparizione delle parti procede
all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di
conciliazione; N. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la P.A., in adesione alla proposta del collegio, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.( art 66 c. 8 d.dlgs 165/2001 e comma 10 art. 1 dell’accordo del 18.10.01) ·
il tentativo di
conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di
convocazione delle parti. N.
E’ possibile, comunque,
che entro i cinque giorni possano essere previsti di comune accordo
rinvii ( es. per verifiche ed approfondimenti particolari). Qualora
l’Amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque
stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di
conciliazione, il quale sarà depositato presso la competente Direzione
provinciale del Lavoro. Se
il tentativo riesce, viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e
depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la
Direzione provinciale del Lavoro competente , che provvede a sua volta a
depositarlo presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art.411 c.p.c.
per la dichiarazione di esecutività. Nelle
more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di
conciliazione, che costituisce titolo esecutivo, produrrà comunque immediata
efficacia tra le parti per la soluzione della controversia. Se
il tentativo di conciliazione non riesce viene redatto apposito verbale che
viene acquisito nel successivo giudizio davanti al Giudice del lavoro. N.
Se
il tentativo fallisce, una volta utilizzata la procedura di tentativo di
conciliazione previsto da Contratto collettivo, si dovrà intraprendere quella
dell’arbitrato, senza possibilità di tornare
indietro e adire la procedura di cui al c.p.c., fermo restando il diritto di
proporre azione giudiziaria, nei limiti della prescrizione, fino a quando non
sia stato emanato il lodo. PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
Le
sanzioni disciplinari possono essere impugnate attraverso richiesta di
conciliazione ed arbitrato. Il
comma 1 dell’art. 6 dell’Accordo - quadro dispone che : “ le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione ed
arbitrato ai sensi dell’art. 2 e seguenti . durante la vigenza del presente
accordo e con le medesime regole ivi previste , le sanzioni disciplinari possono
essere impugnate davanti ai soggetti di cui all’art. 59 commi 8 e 9 d. dlgs
29/93 ( art. 55 d. lgs 165/01). Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai
predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all’arbitro unico del
presente accordo.” Risulta
più che chiara l’alternativa alla scelta dell’organo arbitrale ( arbitro
unico o collegi arbitrali di disciplina). Pertanto
a partire dal 31.1.2001 i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro
privatizzato possono impugnare le sanzioni disciplinari
mediante richiesta di
arbitrato ( arbitro unico) presso la camera arbitrale stabile oppure dinanzi ai
collegi arbitrali di disciplina attraverso deposito diretto presso la sede di
tali organi. In
tal caso, entro venti giorni dall’applicazione della sanzione, il dipendente
anche attraverso un procuratore o un rappresentante dell’associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarlo davanti al collegio
arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui lavora. Il
Collegio emette la sua decisione entro 90 giorni dall’impugnazione
e l’amministrazione vi si conforma. Durante
i 90 giorni la sanzione resta sospesa. In
via sperimentale , la richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per
l’amministrazione, salvo che l’impugnazione
abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il
ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione
dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento della
procedura. N.
Il
comma decimo dell’art. 55 del d.lgs 165/01 dispone che per il personale
ispettivo ,direttivo, docente ed educativo delle Scuole statali
di ogni ordine e grado si applicano le norme di cui al T.U. 297/94 ( da
art.502 a art.504) fino al riordino degli organi collegiali della Scuola. Pertanto le
disposizioni dell’accordo sopra
richiamate sembrano applicabili solo al personale ATA della Scuola , il quale ha
uno status contrattualizzato in materia disciplinare, infatti solo per tale
personale sono stati già costituiti in ambito provinciale i Collegi arbitrali,
alla stessa stregua del personale del comparto
Ministeri. Dall’esame
della normativa ed in particolare dell’art. 55 del D. Lgs 165 si traggono le
seguenti indicazioni: 1)
Personale
docente e direttivo ( dirigenti
scolastici) In
assenza di una regolamentazione della materia attraverso i Contratti nazionali
collettivi di lavoro, si è ritenuto opportuno mantenere, in via transitoria e
fino al momento della riforma degli organi collegiali, le procedure contenute
nel testo unico 297/94. Il
sistema sanzionatorio relativo al personale docente e dirigenti scolastici
rimane quindi quello previsto dagli artt. 492 e segg. del d. Legs. 297/94 nonchè
dagli artt. 504 e segg. del medesimo T.U. che prevedono interventi sia nella
fase dell’irrogazione che in quella della tutela interventi da parte di
organismi collegiali. N.
La C.M. 6155 del 17.7.01 ha
fornito alcune utili indicazioni sulla trattazione dei ricorsi gerarchici ed in
particolare ha precisato che, ferma restando la decisione formale del Ministro
dell’istruzione, i ricorsi devono essere inoltrati
agli Uffici scolastici regionali, previa istruttoria da parte dei CSA. La
richiesta del parere al CNPI sarà formulata dall’ufficio regionale, che
predisporrà successivamente il decreto con la decisione , che verrà quindi
inoltrato al Ministro per la firma. Pertanto
tale sistema potrà continuare ad essere utilizzato fino a quando non sarà
definito il nuovo riordino degli organi collegiali. Il
mantenimento di tali procedure non impedisce, però, agli interessati di
esperire gli altri rimedi introdotti dalle disposizioni più recenti quali la
conciliazione, nella forma contrattuale o legale, e successivamente
all’arbitro unico o al Giudice del lavoro. N. Si
fa presente, come già ribadito, che nel periodo transitorio, così come
previsto dall’art. 6 del CCNQ, la richiesta di ricorso all’arbitro unico da
parte del lavoratore è vincolante per la pubblica amministrazione, che non può
rifiutarsi di accettarla tranne nel caso di sanzione risolutiva del rapporto di
lavoro. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della
controversia , salvo rinuncia alla procedura arbitrale da parte del lavoratore
interessato. In
concreto , allo stato attuale, il personale docente e dirigente della Scuola che
intende instaurare una controversia in materia disciplinare ha a sua
disposizione tre tipologie di impugnativa: ·
ricorso gerarchico al
Dirigente scolastico regionale, con parere del CNPI e decisione formale del
Ministro o della Direzione regionale in relazione al tipo di sanzione. ·
ricorso al giudice del
lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio ( art.66
165/01). Come
è ben noto il CCNL del Comparto Scuola ha contrattualizzato per il personale
ATA il sistema delle sanzioni disciplinari
uniformandolo ai contenuti privatistici già dettati dal D. lgs. 29/93
devolvendo, nel contempo, le relative controversie al giudice ordinario. Il
CCNQ del gennaio 2001, come è già stato ribadito in precedenza, ha previsto in
via transitoria e sperimentale , che le sanzioni disciplinari possano essere
impugnate anche davanti ai soggetti previsti dall’art. 59 del d. lgs. 29 del
93 ( art. 55 del d. lgs 165) vale a dire presso un Collegio arbitrale composto
da due rappresentanti dell’Amministrazione e da due rappresentanti dei
dipendenti e presieduto da un soggetto esterno all’amministrazione, di provata
esperienza ed indipendenza. N. In
tale caso il lavoratore non può successivamente adire all’arbitro unico che
è in alternativa al Collegio arbitrale. Il problema sorge per il personale
docente: il CCNQ potrebbe essere interpretato estensivamente e quindi prevedere
la possibilità da parte del personale docente di ricorrere ai Collegi arbitrali
che non sono mai stati istituiti per tale categoria. Per
il personale ATA, nel periodo transitorio, vale la stessa regola , la quale
prevede che la richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per la P.A.,
che non può rifiutarsi di accettarla tranne nel caso di sanzione risolutiva del
rapporto di lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
della controversia , salvo rinuncia alla procedura arbitrale da parte dello
stesso lavoratore. In
concreto il personale ATA che intende instaurare una controversia in materia
disciplinare può intraprendere le seguenti iniziative: ·
il ricorso al giudice del
lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio; ·
il ricorso al collegio
arbitrale; ·
il ricorso all’arbitro
unico; L’ARBITRATO
PREVISTO DAL CCNQ DEL 31.1.2001
L’art.
2 dell’accordo sottoscritto il 18.10.2001, richiama la procedura di
conciliazione alternativa a quella prevista dal CCNQ pubblicato in G.U. n.36 del
13.2.2001, che prevede la possibilità di rivolgersi a forme di arbitrato con le
seguenti modalità e procedure. ·
Le parti possono
concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro
unico, scelto di comune accordo, appartenente alle sottoelencate categorie (
art.5 c. 4 del CCNQ): a)
docenti universitari e
ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali; b)
liberi professionisti con una
esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a 5 anni; c)
esperti di metodi di
composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le
prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regia; d)
ex magistrati con esperienza
almeno quinquennale come giudici del lavoro. N.
Presso
ogni Direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile
dove sono depositate le liste dei designabili, suddivise per comparti o aree, in
ciascuna regione come arbitri unici in
caso di mancato accordo diretto tra le parti. La scelta degli arbitri è fatta
da un gruppo di lavoro permanente costituito presso l’ARAN
e denominato “cabina di regia”; allo stesso gruppo di lavoro spetta
l’indicazione dell’indennità ad essi spettante ed alla compilazione delle
liste regionali. ·
La richiesta di
compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata
a.r.e deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a
fondamento della pretesa. ·
La controparte deve
comunicare entro dieci giorni con raccomandata a.r. la disponibilità ad
accetarla. ·
Se la proposta è
accettata entro i successivi 10 giorni le parti procederanno ad una scelta di un
arbitro in accordo tra loro. ·
In caso di mancato
accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla presenza delle parti e
presso la Camera arbitrale competente all’estrazione a sorte dell’arbitro ,
scelto nell’ambito di una lista arbitrale regionale. ·
Ciascuna delle parti può
decidere di revocare il consenso prima dell’estrazione a sorte dell’arbitro. N.
Si
rammenta che la richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per la
P.A., salvo che l’impugnazione abbia per oggetto una sanzione disciplinare
risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancata
designazione dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento della
procedura ( art. 6 c.2 CCNQ ). ·
La ricusazione può
avvenire anche se l’arbitro sorteggiato abbia rapporti di parentela o affinità
entro il quarto grado con l’altra parte o per motivi non sindacabili di
incompatibilità personale. ·
Un secondo rifiuto
consecutivo comporta la rinuncia all’arbitrato , ferma restando la possibilità
di adire l’autorità giudiziaria. ·
Le parti possono
concordare che il procedimento si svolga presso la Camera arbitrale regionale
oppure dandone immediata comunicazione alla medesima presso l’istituzione cui
appartiene l’interessato. N.
Quando
le parti decidano di ricorrere a questa procedura, l’arbitro è
obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che
sostituisce e produce i medesimi effetti di
quello previsto dall’art. 69 bis d. Lgs 29/93 ( art.66 d.lgs 165/01), salvo
che questo non sia già stato espletato. Qualora il tentativo obbligatorio di
conciliazione sia stato già espletato anteriormente al ricorso all’arbitrato,
la prima udienza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione
dell’incarico da parte dell’arbitro ( art.4 CCNQ ). ·
L’atto di accettazione
dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato , a cura delle
parti, presso la camera arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione
comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento( art.3 accordo
10.10.2001). ·
La parte istante deve
depositare presso la sede dell’arbitro la documentazione contenente la
completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. ·
La parte resistente deve
depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa
sui fatti affermati dall’istante e propone tutte le sue difese in fatto
ed in diritto. ·
Parte istante e parte
resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni
rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui
l’arbitro ha accettato la designazione. ·
La comparizione personale
delle parti davanti all’arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno
dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione. ·
Il tentativo di
conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione. ·
Se la conciliazione
riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 411
c.p.c. commi 1 e 3 . N.
Si
riportano integralmente i commi di interesse del 411 “ 1 c.: Se la
conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto
dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale
certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità
a sottoscrivere. 3)c. : Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede
sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso
l’ufficio provinciale del lavoro , a cura di una delle parti o per il tramite
di una associazione sindacale .Il direttore o un suo delegato, accertatane
l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale. Il
Giudice su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del
verbale di conciliazione , lo dichiara esecutivo con decreto.” ·
Se la conciliazione non
riesce l’arbitro, in funzione di conciliatore , formula una proposta,
comprensiva di ogni costo. Se la proposta non viene accettata, l’arbitro fissa
la prima udienza per la trattazione contenziosa. N.
La
procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito
nell’atto transattivo. ·
Se l’arbitro ritiene
che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via
pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia la validità o
l’interpretazione di una clausola di un contratto o di un accordo collettivo
nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento. ·
Ove le parti non
dichiarino per iscritto ed entro dieci giorni l’intenzione di rimettere la
questione all’arbitro e di
accettarne la decisione in via definitiva , il procedimento si estingue.
L’estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera
arbitrale stabile , a cura dell’arbitro. ·
Nel corso della procedura
di conciliazione ed arbitrato le parti possono farsi assistere , a proprie
spese, da esperti di fiducia. L’arbitro può sentire testi e disporre
l’esibizione di documenti. ·
Esaurito il procedimento
, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale
stabile , a cura dell’arbitro. ·
La parte soccombente è
tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all’arbitro, la cui
entità è determinata dalla “ cabina di regia” di cui all’art. 1 del CCNQ. |