Progetto regionale di formazione n° 12 per i Direttori Amm.vi della Regione Emilia Romagna

                       

Attività contrattuale delle istituzioni scolastiche          

La normativa fiscale nelle istituzioni scolastiche

Ricostruzioni di carriera               

Conciliazione e arbitrato

Programma Annuale

La gestione del personale

Modelli

ACCORDO SU CONTROVERSIE DI LAVORO : CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

Comparto Scuola ( S.O. alla G.U. n.281 del 3.12.2001)

A cura di A. ACRI

notizie sul gruppo di lavoro

   INDICE

L’art. 65 del d.lgs 165/2001  prevede che per le controversie di lavoro vada esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 ter del c.p.c., il quale si svolge con le procedure dei contratti collettivi ovvero davanti al collegio di conciliazione istituito presso la Direzione provinciale del lavoro nella cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore è addetto , ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione si può svolgere, quindi, anche attraverso le procedure previste dal CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato nonchè alla luce  dall’accordo del 18.10.2001 che regola la disciplina sperimentale di conciliazione ed arbitrato per il personale della Scuola.

Le nuove procedure di conciliazione ed arbitrato disciplinate dall’accordo non rendono più applicabile il ricorso gerarchico al Ministro di cui all’art. 484 del d.legs 297/94, come richiamato dall’art. 69 comma 8 del d. Lgs 165/2001 con connesso parere del CNPI.

Per consentire un immediato avvio del nuovo sistema risulta indispensabile istituire e rendere operativi presso i C.S.A. gli Uffici con compiti di Segreteria per la gestione del contenzioso relativo alle procedure di mobilità per l’a.s. 2002/2003, in considerazione del venir meno della possibilità di espletare il ricorso gerarchico al Ministro . 

La nuova procedura, di cui all’accordo ARAN  dell’ottobre 2001 sarà sperimentata nell’arco della scadenza contrattuale (31.12.2003) persegue lo scopo  di una più rapida definizione delle controversie di lavoro, attraverso una effettiva esemplificazione e riduzione, nei tempi e nei costi, dei procedimenti contenziosi , e nel contempo di intervenire con strumenti deflattivi  che appaiono in grado di arginare con maggior efficacia la grande mole del contenzioso giudiziale.

LA FASE  CONCILIATIVA DI CUI ALL’ACCORDO DEL 18.10.01

In tale fase si prevede:

·      la costituzione presso gli Uffici periferici  dell’Amministrazione scolastica, di Uffici del contenzioso (art.12  d.lgs 165/2001) già previsti dai decreti di organizzazione adottati ai sensi dell’art, 6 comma 7 del D.P.R. 347/2000, citati dall’art.1. comma 3 dell’accordo, come destinatari delle richieste di conciliazione (C.M. 758 del 29.11.2001).

·      individuazione nell’ambito delle articolazioni provinciali previste dai suddetti decreti di organizzazione, degli Uffici destinati  a svolgere compiti di Segreteria di cui all’art. 1 comma 2 dell’accordo, con adeguata pubblicizzazione a garanzia dell’effettivo ricorso alla nuova procedura ( C.M. 758/01).

Nota: valutazione se  l’Ufficio Segreteria possa o meno  rientrare nell’ambito dell’Ufficio del contenzioso, a cui per prassi è stata nella maggior parte dei casi affidata  anche la fase stragiudiziale. Si ravvisa l’opportunità che lo stesso debba, comunque, essere considerato come unità autonoma e separata dall’Ufficio contenzioso stante i compiti neutri ad esso attribuiti.

·      individuazione del personale dell’Amministrazione  (art. 417/bis c.p.c.) che a livello regionale e/o territoriale rappresentino l’Amministrazione con potere di conciliare (C.M.758/01).

Nota: ogni decisione circa la possibilità di transigere o conciliare una lite è devoluta dalla legge, per le Amministrazioni statali, al Dirigente dell’ufficio dirigenziale generale ( art.16 d.legs165/01), il quale può delegare un proprio subordinato munendolo per iscritto del potere di conciliare (legittimazione a transigere). E’ possibile con apposita nota interna ( non accessibile a terzi) che il Dirigente generale indichi al proprio delegato i limiti a cui dovrà attenersi in sede conciliativa; in mancanza di limiti il delegato avrà libertà di scelta.

·      la necessaria ed adeguata pubblicizzazione all’utenza ed alle Scuole delle nuove procedure di conciliazione.

N. Opportunità di informare le Istituzioni scolastiche, aggiornando il personale sulle modalità e procedure connesse ai nuovi strumenti deflattivi al contenzioso, in considerazione del possibile coinvolgimento diretto delle stesse nelle procedure.

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE : PROCEDURE

·      Per le controversie concernenti la mobilità e il reclutamento del personale della Scuola con contratto a T.I. e a T.D., i soggetti interessati possono presentare la richiesta di tentativo di conciliazione, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di ricorrere, decorso tale termine, alla procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione.

·      La richiesta di tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’Ufficio del contenzioso dell’Amministrazione scolastica e presso la Segreteria appositamente costituita  presso l’Ufficio scolastico provinciale ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

·    Nella richiesta è necessario indicare:

1.    le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il dipendente è addetto;

2.    il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardanti la procedura di conciliazione;

3.    l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

4.    l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

N. Alcuni problemi di natura procedimentale potrebbero insorgere riguardo la giurisdizione del CSA . Non vi è dubbio, però, che la sede territoriale competente è la provincia ove il dipendente è   addetto.

A fronte  della richiesta di conciliazione l’Amministrazione scolastica e la Segreteriaper la parte di loro competenza,   procedono :

·      all’esame sommario della richiesta del lavoratore che potrebbe portare anche all’accoglimento, da effettuarsi entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.;

·      in caso di non accoglimento dell’istanza, sempre nel medesimo termine di 10 giorni, deposita le proprie osservazioni presso l’Ufficio di segreteria, consentendo alla parte attrice di prenderne visione;

·      alla pubblicazione presso l’Ufficio segreteria ( Albo), contestualmente al ricevimento, della richiesta di conciliazione concernente la mobilità e reclutamento in modo da consentire agli eventuali terzi controinteressati  di venire a conoscenza del contenzioso in atto  e di far pervenire all’Amministrazione eventuali osservazioni entro 10 giorni  dalla pubblicazione all’Albo. In tale ipotesi il termine per il deposito delle osservazioni da parte dell’Amministrazione è fissato in 12 giorni dal ricevimento della richiesta;

N. Omettere tale incombenza potrebbe essere negativamente valutato successivamente da Giudice adito ( art 66 d.lgs 165/01). La Segreteria convocherà, comunque, le parti anche in caso di mancato deposito delle osservazioni da parte dell’Amministrazione. Esiste in tal caso una cogenza nei confronti dell’Amministrazione: il tentativo di conciliazione, infatti, si svolge anche se quest’ultima non presenta le proprie osservazioni , impedendo l’inutile decorso dei temini.

·      l’Ufficio Segreteria procede, comunque, alla convocazione delle parti  per lo svolgimento del tentativo di conciliazione anche nel caso in cui l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni;

·      l’Amministrazione individua il proprio rappresentante con poteri di conciliare contestualmente al deposito delle proprie osservazioni;

·      l’Ufficio di Segreteria fissa la comparizione delle parti per l’espletamento del tentativo di conciliazione in una data compresa nei 10 giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’Amministrazione;

·      l’Ufficio di Segreteria all’atto della comparizione delle parti procede all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione;

N. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la P.A., in adesione alla proposta del collegio, non può dar luogo a responsabilità amministrativa.( art 66 c. 8 d.dlgs 165/2001 e comma 10 art. 1 dell’accordo del 18.10.01)

·      il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti.

N. E’ possibile, comunque,  che entro i cinque giorni possano essere previsti di comune accordo rinvii ( es. per verifiche ed approfondimenti particolari).

Qualora l’Amministrazione non si presenti all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, il quale sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del Lavoro.

Se il tentativo riesce, viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti e depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso la Direzione provinciale del Lavoro competente , che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria del Tribunale ai sensi dell’art.411 c.p.c. per la dichiarazione di esecutività.

Nelle more dell’acquisizione della dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione, che costituisce titolo esecutivo, produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la soluzione della controversia.

Se il tentativo di conciliazione non riesce viene redatto apposito verbale che viene acquisito nel successivo giudizio davanti al Giudice del lavoro.

N.   Se il tentativo fallisce, una volta utilizzata la procedura di tentativo di conciliazione previsto da Contratto collettivo, si dovrà intraprendere quella dell’arbitrato, senza possibilità di  tornare indietro e adire la procedura di cui al c.p.c., fermo restando il diritto di proporre azione giudiziaria, nei limiti della prescrizione, fino a quando non sia stato emanato il lodo.

PROCEDURA PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate attraverso richiesta di conciliazione ed arbitrato.

Il comma 1 dell’art. 6 dell’Accordo - quadro dispone che : “ le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 2 e seguenti . durante la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi previste , le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti ai soggetti di cui all’art. 59 commi 8 e 9 d. dlgs 29/93 ( art. 55 d. lgs 165/01). Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti soggetti non può, successivamente, ricorrere all’arbitro unico del presente accordo.”

Risulta più che chiara l’alternativa alla scelta dell’organo arbitrale ( arbitro unico o collegi arbitrali di disciplina).

Pertanto a partire dal 31.1.2001 i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro privatizzato possono impugnare le sanzioni disciplinari  mediante richiesta  di arbitrato ( arbitro unico) presso la camera arbitrale stabile oppure dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina attraverso deposito diretto presso la sede di tali organi.

In tal caso, entro venti giorni dall’applicazione della sanzione, il dipendente anche attraverso un procuratore o un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarlo davanti al collegio arbitrale di disciplina dell’amministrazione in cui lavora.

Il Collegio emette la sua decisione entro 90 giorni dall’impugnazione  e l’amministrazione vi si conforma.

Durante i 90 giorni la sanzione resta sospesa.

In via sperimentale , la richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per l’amministrazione, salvo che l’impugnazione  abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione  dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento della procedura.

N.   Il comma decimo dell’art. 55 del d.lgs 165/01 dispone che per il personale ispettivo ,direttivo, docente ed educativo delle Scuole statali  di ogni ordine e grado si applicano le norme di cui al T.U. 297/94 ( da art.502 a art.504) fino al riordino degli organi collegiali della Scuola.

Pertanto le disposizioni  dell’accordo sopra richiamate sembrano applicabili solo al personale ATA della Scuola , il quale ha uno status contrattualizzato in materia disciplinare, infatti solo per tale personale sono stati già costituiti in ambito provinciale i Collegi arbitrali, alla stessa stregua del personale del  comparto Ministeri.

Dall’esame della normativa ed in particolare dell’art. 55 del D. Lgs 165 si traggono le seguenti indicazioni:

1)  Personale docente e  direttivo ( dirigenti scolastici)

In assenza di una regolamentazione della materia attraverso i Contratti nazionali collettivi di lavoro, si è ritenuto opportuno mantenere, in via transitoria e fino al momento della riforma degli organi collegiali, le procedure contenute nel testo unico 297/94.

Il sistema sanzionatorio relativo al personale docente e dirigenti scolastici rimane quindi quello previsto dagli artt. 492 e segg. del d. Legs. 297/94 nonchè dagli artt. 504 e segg. del medesimo T.U. che prevedono interventi sia nella fase dell’irrogazione che in quella della tutela interventi da parte di organismi collegiali.

N. La C.M. 6155 del 17.7.01 ha fornito alcune utili indicazioni sulla trattazione dei ricorsi gerarchici ed in particolare ha precisato che, ferma restando la decisione formale del Ministro dell’istruzione, i ricorsi devono essere inoltrati  agli Uffici scolastici regionali, previa istruttoria da parte dei CSA. La richiesta del parere al CNPI sarà formulata dall’ufficio regionale, che predisporrà successivamente il decreto con la decisione , che verrà quindi inoltrato al Ministro per la firma.

Pertanto tale sistema potrà continuare ad essere utilizzato fino a quando non sarà definito il nuovo riordino degli organi collegiali.

Il mantenimento di tali procedure non impedisce, però, agli interessati di esperire gli altri rimedi introdotti dalle disposizioni più recenti quali la conciliazione, nella forma contrattuale o legale, e successivamente all’arbitro unico o al Giudice del lavoro.

N. Si fa presente, come già ribadito, che nel periodo transitorio, così come previsto dall’art. 6 del CCNQ, la richiesta di ricorso all’arbitro unico da parte del lavoratore è vincolante per la pubblica amministrazione, che non può rifiutarsi di accettarla tranne nel caso di sanzione risolutiva del rapporto di lavoro. Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della controversia , salvo rinuncia alla procedura arbitrale da parte del lavoratore interessato.

In concreto , allo stato attuale, il personale docente e dirigente della Scuola che intende instaurare una controversia in materia disciplinare ha a sua disposizione tre tipologie di impugnativa:

·      ricorso gerarchico al Dirigente scolastico regionale, con parere del CNPI e decisione formale del Ministro o della Direzione regionale in relazione al tipo di sanzione.

·      ricorso al giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio ( art.66 165/01).

2)  Personale ATA

Come è ben noto il CCNL del Comparto Scuola ha contrattualizzato per il personale ATA il sistema delle sanzioni disciplinari  uniformandolo ai contenuti privatistici già dettati dal D. lgs. 29/93 devolvendo, nel contempo, le relative controversie al giudice ordinario.

Il CCNQ del gennaio 2001, come è già stato ribadito in precedenza, ha previsto in via transitoria e sperimentale , che le sanzioni disciplinari possano essere impugnate anche davanti ai soggetti previsti dall’art. 59 del d. lgs. 29 del 93 ( art. 55 del d. lgs 165) vale a dire presso un Collegio arbitrale composto da due rappresentanti dell’Amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti e presieduto da un soggetto esterno all’amministrazione, di provata esperienza ed indipendenza.

N. In tale caso il lavoratore non può successivamente adire all’arbitro unico che è in alternativa al Collegio arbitrale. Il problema sorge per il personale docente: il CCNQ potrebbe essere interpretato estensivamente e quindi prevedere la possibilità da parte del personale docente di ricorrere ai Collegi arbitrali che non sono mai stati istituiti per tale categoria.

Per il personale ATA, nel periodo transitorio, vale la stessa regola , la quale prevede che la richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per la P.A., che non può rifiutarsi di accettarla tranne nel caso di sanzione risolutiva del rapporto di lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione della controversia , salvo rinuncia alla procedura arbitrale da parte dello stesso lavoratore.

In concreto il personale ATA che intende instaurare una controversia in materia disciplinare può intraprendere le seguenti iniziative:

·      il ricorso al giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio;

·      il ricorso al collegio arbitrale;

·      il ricorso all’arbitro unico;

L’ARBITRATO  PREVISTO DAL CCNQ DEL 31.1.2001

L’art. 2 dell’accordo sottoscritto il 18.10.2001, richiama la procedura di conciliazione alternativa a quella prevista dal CCNQ pubblicato in G.U. n.36 del 13.2.2001, che prevede la possibilità di rivolgersi a forme di arbitrato con le seguenti modalità e procedure.

·      Le parti possono concordare di deferire la decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente alle sottoelencate categorie ( art.5 c. 4 del CCNQ):

a)    docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e relazioni industriali;

b)    liberi professionisti con una esperienza di contenzioso del lavoro non inferiore a 5 anni;

c)    esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di formazione programmati dalla cabina di regia;

d)    ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del lavoro.

N.   Presso ogni Direzione regionale del lavoro è costituita una camera arbitrale stabile dove sono depositate le liste dei designabili, suddivise per comparti o aree, in ciascuna regione come arbitri unici  in caso di mancato accordo diretto tra le parti. La scelta degli arbitri è fatta da un gruppo di lavoro permanente costituito presso l’ARAN  e denominato “cabina di regia”; allo stesso gruppo di lavoro spetta l’indicazione dell’indennità ad essi spettante ed alla compilazione delle liste regionali.

·      La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata con raccomandata a.r.e deve contenere una sommaria prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.

·      La controparte deve comunicare entro dieci giorni con raccomandata a.r. la disponibilità ad accetarla.

·      Se la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti procederanno ad una scelta di un arbitro in accordo tra loro.

·      In caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla presenza delle parti e presso la Camera arbitrale competente all’estrazione a sorte dell’arbitro , scelto nell’ambito di una lista arbitrale regionale.

·      Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell’estrazione a sorte dell’arbitro.

N.   Si rammenta che la richiesta di ricorso all’arbitro unico è vincolante per la P.A., salvo che l’impugnazione abbia per oggetto una sanzione disciplinare risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancata designazione dell’arbitro, ha facoltà di rinunciare all’espletamento della procedura ( art. 6 c.2 CCNQ ).

·      La ricusazione può avvenire anche se l’arbitro sorteggiato abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte o per motivi non sindacabili di incompatibilità  personale.

·      Un secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all’arbitrato , ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.

·      Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la Camera arbitrale regionale oppure dandone immediata comunicazione alla medesima presso l’istituzione cui appartiene l’interessato.

N.   Quando le parti decidano di ricorrere a questa procedura, l’arbitro è obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione che sostituisce e produce i medesimi effetti  di quello previsto dall’art. 69 bis d. Lgs 29/93 ( art.66 d.lgs 165/01), salvo che questo non sia già stato espletato. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato già espletato anteriormente al ricorso all’arbitrato, la prima udienza deve svolgersi entro trenta giorni dalla data di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro ( art.4 CCNQ ).

·      L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere depositato , a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile entro 5 giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di nullità del procedimento( art.3 accordo 10.10.2001).

·      La parte istante deve depositare presso la sede dell’arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

·      La parte resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende posizione in maniera precisa  sui fatti affermati dall’istante e propone tutte le sue difese in fatto ed in diritto.

·      Parte istante e parte resistente devono effettuare il deposito delle predette documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo giorno dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione.

·      La comparizione personale delle parti davanti all’arbitro avrà luogo non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione.

·      Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dalla data di comparizione.

·      Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 411 c.p.c. commi 1 e 3 .

N.   Si riportano integralmente i commi di interesse del 411 “ 1 c.: Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. 3)c. : Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro , a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione sindacale .Il direttore o un suo delegato, accertatane l’autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del Tribunale. Il Giudice su istanza della parte interessata accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione , lo dichiara esecutivo con decreto.”

·      Se la conciliazione non riesce l’arbitro, in funzione di conciliatore , formula una proposta, comprensiva di ogni costo. Se la proposta non viene accettata, l’arbitro fissa la prima udienza per la trattazione contenziosa.

N.   La procedura conciliativa non comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell’atto transattivo.

·      Se l’arbitro ritiene che la definizione della controversia dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia la validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o di un accordo collettivo nazionale, ne informa le parti e sospende il procedimento.

·      Ove le parti non dichiarino per iscritto ed entro dieci giorni l’intenzione di rimettere la questione all’arbitro  e di accettarne la decisione in via definitiva , il procedimento si estingue. L’estinzione del procedimento è immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile , a cura dell’arbitro.

·      Nel corso della procedura di conciliazione ed arbitrato le parti possono farsi assistere , a proprie spese, da esperti di fiducia. L’arbitro può sentire testi e disporre l’esibizione di documenti.

·      Esaurito il procedimento , i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi alla camera arbitrale stabile , a cura dell’arbitro.

·      La parte soccombente è tenuta alla corresponsione delle indennità spettanti all’arbitro, la cui entità è determinata dalla “ cabina di regia” di cui all’art. 1 del CCNQ.

oppure